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DICHIARAZIONI D’INTENTO CON NUOVE REGOLE DAL 2 MARZO:

Dal 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, nel Cassetto

fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali

per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della

facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. Lo prevede il provvedimento del

27 febbraio 2020 con cui l’Agenzia fornisce (finalmente) le indicazioni operative legate alle

modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento. Via libera

anche al nuovo modello di lettera d’intento, da utilizzare dal 2 marzo.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020 sono state

finalmente individuate le modalità operative per l’attuazione delle modifiche apportate dall’art. 12-

septies del decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.

L’Agenzia ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni

e servizi senza applicazione dell’IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la

trasmissione telematica dei dati.

 

DISCIPLINA VIGENTE NEL 2020:

Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha

previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza

l’applicazione dell’IVA, l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via

telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di

ricezione.

La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati

nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella

dichiarazione doganale.

In altri termini, a decorrere dal 2020, è compito del fornitore dell’esportatore abituale:

– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate della

dichiarazione d’intento;

– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento

verificato telematicamente.

A seguito di tale modifica, pertanto, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di

consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata

dall’Agenzia così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati

contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono

esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

Infine, mediante l’abrogazione dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato eliminato anche

l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le

dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in

un apposito registro.

Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri

mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n.

96911/2020 del 27 febbraio 2020.

Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di

effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate – a partire dal 2 marzo 2020

-rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento

acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

La consultazione delle dichiarazioni d’intento potrà avvenire:

– da parte dei fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite

dall’Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio

Cassetto fiscale;

– da parte degli intermediari già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la

consultazione del proprio Cassetto fiscale.

E così, la semplificazione introdotta dal decreto Crescita risulta operativa a distanza di due mesi

rispetto a quella che era la decorrenza originariamente prevista.

 

La risposta nel corso del question time

Quando previsto dal provvedimento del 27 febbraio 2020 sconfessa la risposta del MEF al

question time in commissione Finanze alla Camera (interrogazione n. 5-03673 ), secondo cui le

nuove regole procedurali sulla gestione delle lettere d’intento non sono condizionate dal

provvedimento di attuazione previsto dal decreto Crescita – allora non ancora pubblicato – in quanto le stesse

prevedono solo delle semplificazioni operative e non introducono nessun ulteriore obbligo

sostanziale.

Di conseguenza, gli operatori avrebbero già dovuto seguire le nuove regole procedurali dal 1°

gennaio 2020.

In particolare, l’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 stabilisce che l’esportatore abituale deve

predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una

dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una

apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L’esportatore abituale non deve più:

– né annotare in apposito registro la lettera d’intenti,

– né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.

Il fornitore a sua volta, però, deve indicare nella fattura emessa senza applicazione dell’imposta gli

estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall’esportatore, rilasciato dalle

Entrate.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio

2020 è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare dal 2 marzo

  1. L’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque

consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate (27 aprile 2020).

 

Lettera d’intento: pronto il nuovo modello del 2 marzo 2020

Nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. Il

dichiarante non deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla

dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento.

Quanto alla compilazione il modello resta uguale e, pertanto, il dichiarante indica se intende

avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od

operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di

riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.

Il dichiarante compila:

il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo

importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente

all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto

di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del

plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;

il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza

dell’importo ivi indicato.

Dalla sanzione fissa a quella progressiva

L’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997 punisce con una sanzione compresa tra il 100% e il

200% dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione

dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da

parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.

 

 

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